Art. 40
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Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano l'apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
