Art. 46
[1]Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo piu' di 10 persone di equipaggio dovra' sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonche' della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.
[2]In detto locale dovra' essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.
[3]Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovra' esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
