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Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo piu' di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato, provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art47 · fonte del testo