Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
