Art. 86
Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al Comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sara' fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione e' obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
