Art. 50
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[1]Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso, al disopra della linea di galleggiamento.
[2]L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni..
[3]L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.
[4]Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
