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[1]Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

[2]Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art6 · fonte del testo