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Le navi che abbiano a bordo piu' di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantita' di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art63 · fonte del testo