Art. 68
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[1]I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.
[2]Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.
[3]La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.
[4]Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.
[5]I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo devono essere in perfette condizioni di efficienza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
