Art. 70
[1]Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile al bordo di procurarlo.
[2]Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffe' e latte (con 1/4 di litro di latte, pro capite). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
