Art. 71
[1]La nave deve essere provvista della quantita' di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonche' della quantita' di caffe' o di te' e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffe' o 10 grammi di te' e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.
[2]Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, e' obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantita' di succo di limone preparato in bottiglia. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
