Art. 76
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[1]Nei climi glaciali o particolarmente freddi, e' obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte, oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.
[2]Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.
[3]Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmia da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
