[1]Per le navi di cui al 2° comma dell'art. 1°, le Commissioni locali di cui all'art. 82, in base a disposizione dell'Autorita' marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.

[2]Le proposte sono presentate dalla Commissione locale alla Capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnadole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si fara' rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla Capitaneria stessa.

[3]Quando lo ritenga opportuno il Ministero potra' autorizzare le Capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame per parte della Commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte.

[4]La Commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvedera' alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.

[5]Il Ministero sottopone le proposte delle Commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della Commissione centrale per determinare per le navi di cui al 2° comma dell'articolo 1,sia per categorie, sia per singola unita', se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilita' tecniche, dell'eta' e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalita' e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

3

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art78 · fonte del testo