Art. 85
[1]L'Autorita' marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, puo' disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualita', sia per la loro quantita' in relazione al viaggio da compiere.
[2]Dell'accertamento sara' fatto apposito processo verbale che sara' comunicato immediatamente all'Autorita' marittima per i provvedimenti di sua competenza.
[3]Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorita' marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera' lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
