[1]L'Autorita' marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della Federazione nazionale fascista della gente del mare o dei lavoratori della pesca, o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, puo' disporre che le Commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualita', sia per la loro quantita' in relazione al viaggio da compiere.

[2]Dell'accertamento sara' fatto apposito processo verbale che sara' comunicato immediatamente all'Autorita' marittima per i provvedimenti di sua competenza.

[3]Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'Autorita' marittima, sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, ne ordinera' lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

3

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art85 · fonte del testo