Art. 79
[1]All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformita' di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sara' rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa e' stata posta in regola con le norme della presente legge.
[2]Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia, per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
