Art. 83
[1]Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:
- a)assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;
- b)eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.
[2]Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
