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[1]Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile - e' costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:

[2]1° del direttore generale della Marina mercantile che la presiede; 2° dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile;

[3]3° del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;

[4]4° del direttore capo della Divisione gente di mare;

[5]5° di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale;

[6]6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanita' pubblica - di grado non inferiore al VI;

[7]7° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;

[8]8° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

[9]9° di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che esercitera' le funzioni di segretario.

[10]Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art80 · fonte del testo