Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la marina mercantile - e' costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:
[2]1° del direttore generale della Marina mercantile che la presiede; 2° dell'ispettore generale tecnico della Marina mercantile;
[3]3° del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta Direzione generale;
[4]4° del direttore capo della Divisione gente di mare;
[5]5° di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa Direzione generale;
[6]6° di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanita' pubblica - di grado non inferiore al VI;
[7]7° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
[8]8° di due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
[9]9° di un funzionario della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore all'VIII, che esercitera' le funzioni di segretario.
[10]Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8° faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
