Art. 90
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[1]In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento ne' superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[2]In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
