Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

Art. 2 — Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette

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Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito; 2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita. Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie cominate per omissione di adempimenti o di formalita' diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreche' nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli a dempimenti o formalita' che risultino omessi. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dei presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale piu' vicina.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 26 novembre 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1967

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 1967

    L'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono di materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. La norma denunziata da' luogo infatti ad una evidente disparità di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge, e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perché i loro accertamenti non sono stati definiti; e tale disparità non è sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono.

    Art. 2 Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1458~art2 · fonte su Normattiva