Art. 2 — Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette
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Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito; 2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita. Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie cominate per omissione di adempimenti o di formalita' diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreche' nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli a dempimenti o formalita' che risultino omessi. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dei presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti gia' definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale piu' vicina.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 26 novembre 1967
