Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale
Art. 5 — Definitività dei tributi e diritti corrisposti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
