Le norme del precedente articolo si applicano anche ai concorsi banditi con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, nei riguardi dei candidati che nelle prove di esame hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, limitatamente ai posti rimasti scoperti in seguito all'applicazione della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

Testo vigente dal 9 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;36~art2 · fonte del testo