Art. 7 — Comitato amministrativo: composizione
Il comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per la sanita' o, per delega, da un sottosegretario di Stato per la sanita'; ed e' composto:
- a)dal direttore dell'Istituto;
- b)da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;
- c)da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro per la sanita' ed uno dal Ministro per il tesoro;
- d)da due esperti designati d'intesa tra i presidenti delle giunte regionali, o, in mancanza di tale designazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, da due assessori regionali alla sanita' nominati dal Ministro per la sanita';
- e)da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- f)da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
- g)dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto;
- h)da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente. I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' e durano in carica tre anni. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
