Al personale indicato negli articoli 1 e 2 sono corrisposte, a decorrere dal 1 luglio 1955, le quote di aggiunta di famiglia, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7. La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliere. Per i servizi che richiedano una prestazione inferiore alle sei ore giornaliere l'aggiunta di famiglia e' ridotta a tanti sesti dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art5 · fonte del testo