Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, e' elevato dal 1 luglio 1955, a lire 700.000 annue.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art6 · fonte del testo