Al personale indicato al precedente articolo 1, a decorrere dal 1 luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7. La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero. Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia e' ridotta a tanti sesti della intera quota per quante sono le ore di lavoro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1411~art5 · fonte del testo