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Per il personale contemplato dalla presente legge sono soppressi:

  • 1)l'indennita' di carovita, di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, e successive modificazioni;
  • 2)l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 399;
  • 3)l'assegno personale pensionabile di cui al decreto Ministeriale 4 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 24 novembre 1952. Allo stesso personale sono attribuite le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni. L'importo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'assegno personale di sede e' corrisposto integralmente quando l'aiuto ricevitore presta servizio per l'intera settimana; nella misura di due terzi quando l'aiuto ricevitore presta servizio per quattro giorni la settimana; in ragione della meta', quando l'aiuto ricevitore presta servizio per tre giorni la settimana.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;52~art3 · fonte del testo