Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente articolo 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1 luglio 1953. Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, e' utile, nella nuova posizione, l'anzianita' di servizio gia' maturata.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1411~art7 · fonte del testo