Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla tabella A, e, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1411~art1 · fonte del testo