Sono estese al personale di cui al precedente articolo 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 10 luglio 1955, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1 luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
