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Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

Testo in vigore dal 23 agosto 1972 al 19 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;462~art1 · fonte su Normattiva