I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'art. 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sara', a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art9 · fonte del testo