Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera

Art. 10 — Assegnazione di immobili in locazione

Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso. Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

  • a)requisiti soggettivi dei locatari;
  • b)la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;
  • c)le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
  • d)le opere di manutenzione che fanno capo al locatario. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 24 novembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;771~art10 · fonte su Normattiva