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[1]((Ai contravventori alle norme dell'articolo 9 sara' applicata la pena pecuniaria da L. 50 a L. 2000, elevabile a L. 10.000, in caso di recidiva.
[2]Le trasgressioni alle norme relative alla pubblicita' dei prezzi potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento, a titolo di pena pecuniaria, della somma che sara' stabilita dal prefetto della Provincia)).
Testo in vigore dal 6 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
