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[1]Chi trasgredisca alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero del commercio o dal commissario dei consumi, a norma dell'art. 8 per i generi alimentari, le merci o le materie prime indicato nel predetto articolo, e' punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire cento, e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato.

[2]Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 6.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/1967

    Questione infondata
    9 marzo 1967

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, nel testo modificato dall'art. 5 del R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 138, in riferimento agli artt. 112, 25, secondo comma, 3 e 102 della Costituzione, non è fondata, in quanto non è esatto che la disposizione impugnata attribuisca al Prefetto il potere discrezionale di accogliere e respingere la domanda di conciliazione amministrativa per i reati previsti in quella normativa.

    Art. 112 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art13 · fonte del testo