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[1]Chi trasgredisca alle prescrizioni relative ai prezzi massimi di vendita fissati dal Ministero del commercio o dal commissario dei consumi, a norma dell'art. 8 per i generi alimentari, le merci o le materie prime indicato nel predetto articolo, e' punito con la reclusione da uno a trenta mesi, con la multa superiore a lire cento, e con pena pecuniaria del doppio del prezzo percepito oltre quello massimo fissato.
[2]Sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo capoverso dell'art. 6.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923
