Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Il produttore, negoziante o rivenditore all'ingrosso o al minuto, il quale si concerti in qualsiasi modo con altri, allo scopo di impedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa superiore a lire mille.

[2]Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie, generi o merci suindicate per effetto di detto concerto, le pene sono aumentate d'un terzo.

[3]Se il colpevole sia un pubblico mediatore, e' aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art5 · fonte del testo