Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923. 103 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il produttore, negoziante o rivenditore all'ingrosso o al minuto, il quale si concerti in qualsiasi modo con altri, allo scopo di impedire o di limitare la libera concorrenza nella vendita di materie prime, generi alimentari o altra merce di esteso uso popolare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa superiore a lire mille.
tolto: Qualora si sia verificata deficienza o rincaro delle materie, generi o merci suindicate per effetto di detto concerto, le pene sono aumentate d'un terzo.
tolto: Se il colpevole sia un pubblico mediatore, e' aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 11 GENNAIO 1923, N. 138, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.