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[1]((Chi esponga al pubblico per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie e' tenuto a indicarne il prezzo in modo chiaro.
[2]Il Ministro dell'industria e' autorizzato a consentire per la pubblicazione dei prezzi forme diverse da quelle di un cartello indicatore fisso su ciascuno oggetto in vendita e potra' esentare dall'obbligo di cui sopra, merci non interessanti l'ordinario consumo.
[3]Quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, questo non potra' essere aumentato dal venditore.
[4]Il Ministro dell'industria ha facolta' di prescrivere che date merci portino fin dall'origine la indicazione del prezzo, ovvero marchi od altre indicazioni che servano ad individuare le merci ed indicarne la quantita', la composizione od il grado di purezza)).
Testo in vigore dal 6 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009
