Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

Ogni negoziante o rivenditore, che esponga al pubblico le proprie merci per la vendita, e' tenuto ad indicare per ciascuna di esse il prezzo in caratteri chiari e visibili.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1920 al 6 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1349~art9 · fonte del testo