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Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti sono applicabili nonostante qualunque patto o giudicato in contrario antecedente all'andata in vigore della presente legge. Le prestazioni che i coltivatori hanno corrisposto ai locatori e che non risultassero dovute secondo le presenti disposizioni dovranno essere rimborsate.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
