Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici od anche di semplice affitto per pascolo con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatari od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dalla annata agraria 1920-921 e fino a tutto l'anno agrario 1921-922.
tolto: Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.
tolto: Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art1 · fonte del testo