Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Ai lavoratori agricoli, che fanno parte delle Commissioni arbitrali mandamentali, costituite tanto a sensi del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, num. 871, o del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, come della presente legge, sara' corrisposta, per ogni giornata di adunanze effettivamente presenziate, una indennita' di lire 15, se risiedono abitualmente sul posto, e di lire 20 se la loro residenza e' altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla ordinaria residenza al luogo di riunione.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art19 · fonte del testo