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Per la partecipazione ad adunanze delle Commissioni mandamentali arbitrali, di cui alla presente legge, nel luogo stesso della loro residenza, ai magistrati e cancellieri saranno corrisposte le indennita' di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art20 · fonte del testo