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[1]Per la risoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni che precedono e da quelle del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, che rimarranno in vigore, e' costituita in ogni mandamento una Commissione composta del pretore titolare che la presiede, e di due altri membri nominati dal presidente del tribunale, uno per ciascuna delle categorie interessate, designati dalle rispettive Associazioni, ove esistano.

[2]Il presidente del tribunale potra' anche nominare membri supplenti e dovra' provvedere di urgenza - sulla richiesta di una delle parti interessate - alla sostituzione del pretore eventualmente mancante, mediante delega di uno dei pretori viciniori o di uno dei giudici del tribunale.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art8 · fonte del testo