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[1]Ad ogni deputato e' corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio e' corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno in cui entrano in funzione.
[2]I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzioni, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.
[3]E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non e' ammessa ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.
[4]Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
