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[1]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

[2]Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art117 · fonte del testo