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[1]Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
[2]L'elettore che, per apporre la firma, ad una dichiarazione di candidatura o per dare, o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita', e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.
Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
