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[1]I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

[2]La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art122 · fonte del testo