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[1]Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di piu' di un collegio elettorale, o in piu' di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi da il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello pel quale fa espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art125 · fonte del testo