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[1]Se il Consiglio comunale e' sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio e' ricostituito, purche' cio' avvenga prima del 15 dicembre.

[2]In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art26 · fonte del testo