Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
tolto: Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 36, 40 e 46, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art35 · fonte del testo